Termini e condizioni, a chi si rivolge e cosa cambia nella dichiarazione IVA per l'anno 2023

Termini e condizioni a cui attenersi e a chi si rivolge

La dichiarazione IVA, concernente l’anno d’imposta 2023, va presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2024 in via telematica.

Il modello andrà presentato entro il mese di febbraio (29 febbraio 2024), nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA (quadro VP) anche i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2023.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Il versamento dell’imposta a saldo, dovuta in base alla dichiarazione annuale, va effettuato entro il 16 marzo 2024 oppure, con una maggiorazione, entro i termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato anche in forma rateale, maggiorando le somme da versare di un interesse fisso dello 0,33% al mese.

Cosa cambia?

IMPORTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID - è stato eliminato il riferimento agli importi sospesi a seguito dell’emergenza Covid - rigo VA16 - riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti.

PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE AL 7% - Nel quadro VE, nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 per indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7% (cessione animali vivi di specie bovina) e del 7,3% (cessione animali vivi di specie suina). È stato invece soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

ECCEDENZA A CREDITO - Nell’ambito del quadro VL, nella sezione 2 nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3 per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cassata.

ATTIVITA’ OLEOTURISTICA - Nell’ambito del quadro VO, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

In particolare, nel rigo VO36, la casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.


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