Taglio cuneo fiscale per lavoratori dipendenti 2024 e bonus mamme

Con la circolare INPS del 16 gennaio 2024 n.11, è possibile ottenere indicazioni operative necessarie all’applicazione della misura in busta paga.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza effetti sulla tredicesima, possono accedere tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, inclusi anche i rapporti di apprendistato, nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile. Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.

La misura comporta una riduzione dei contributi INVALIDITA’, VECCHIAIA e SUPERSTITI (IVS) a carico del lavoratore in misura pari a:

  • 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo (mensile) di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7% a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Sgravio potenzialmente diverso ogni mese

Esempio: si pensi al lavoratore che, nel mese di aprile, si attesta al di sopra dei 1.923,00 ma la sua retribuzione (come sopra determinata) è pari o inferiore a 2.692,00 euro. In tal caso spetterà la riduzione del 6%. Al contrario, nel mese di maggio, lo stesso soggetto, avendo una retribuzione pari o inferiore a 1.923,00 euro, potrà beneficiare dell’abbattimento del 7%.

La riduzione contributiva risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, così come previsto dagli artt. 5 e 37 del Disegno di Legge di Bilancio per il 2024.

In questo caso, l’esonero è pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) fino al 2026 e nel rispetto di un tetto massimo annuo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale solo per l’anno 2024 il bonus è rivolto alle mamme con 2 figli con sgravio fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ed entro il 2026.

Il calcolo è effettuato dopo aver fornito le seguenti informazioni:

  • Importo della retribuzione lorda annuale, comprensiva o meno della tredicesima mensilità;
  • Aliquota di contribuzione a carico del dipendente (se diversa da quella ordinaria del 9,19%);
  • Regione di residenza, ai fini della stima dell’effetto fiscale relativo all’addizionale regionale all’IRPEF;
  • Aliquota forfettario dell’addizionale comunale all’IRPEF;
  • Status di madre lavoratrice e, nel caso:
    • Numero di figli;
    • Data di nascita del figlio di età minore.

In seguito viene sviluppata una tabella che per il 2024 restituisce:

  • l’importo mensile del vantaggio economico derivante dallo sgravio,
  • l’importo dell’effetto fiscale calcolato con le aliquote IRPEF in vigore dal 1° Gennaio 2024 e di quelle stimate delle addizionali regionale e comunale
  • e il valore dello sgravio netto.

Non è richiesto nessun requisito con riferimento al livello di inquadramento o all’organizzazione dell’orario di lavoro. Possono quindi beneficiare tanto i lavoratori full-time, quanto quelli part-time.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche


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