
Principali novità in tema di redditi da lavoro autonomo e impresa
CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.
Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.
IRES PREMIALE
Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:
- destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE E DELLE ECCEDENZE ACE
Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del maggior reddito imponibile del periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, determinato per effetto del suddetto differimento di quote, in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile.
Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.
MODIFICHE ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE ATTESE SU CREDITI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL’IFRS 9
Sono state modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell’IFRS 9.
In particolare, è stata differita la deduzione della quota del 10% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e per quello successivo (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), in quote costanti, rispettivamente:
- al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”);
- al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (dal 2027 al 2029, per i soggetti “solari”).
OBBLIGO DI RICALCOLO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP
Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti “solari”), al fine di tenere conto delle modifiche sopra illustrate in materia di deduzione:
- delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;
- delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);
- dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall’IFRS 9;
- delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE.
Divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026
Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d’imposta dovuti per effetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), non è possibile applicare, in sede di versamento:
- né la compensazione “orizzontale” nel modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97);
- né quella “verticale” o “interna”, cioè che interviene nell’ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito compensato con acconto IRES a debito relativo al periodo d’imposta successivo).
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.
In particolare:
- viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:
- l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
- la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.
Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024.
RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione.
Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.
Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l’entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.
L’erogazione, comunque, avverrà nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro per l’anno 2028.
LEGGE SABATINI - RIFINANZIAMENTO
Viene previsto l’incremento dello stanziamento di:
- 400 milioni di euro per l’anno 2025;
- 100 milioni di euro per l’anno 2026;
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
ALTRE PRINCIPALI NOVITA'
OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.
A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.
Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.
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