Auto concesse in benefit - Tracciabilità delle spese di rappresentanza - Omaggi

Principali novità in ambito di fringe benefit

La legge di bilancio sostituisce l’art. 51 comma 3, secondo periodo del TUIR, e dispone che il valore dei beni e dei servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduto ai dipendenti, è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. 

Tali modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite, a decorrere dall’1.1.2025. 

Fringe benefit - Limite di € 258,23

Viene modificato l’art. 51 comma 3, terzo periodo del TUIR, che indica la soglia “ordinaria” di non imponibilità dei fringe benefit, aggiornando in Euro l’importo ivi previsto, che passa quindi da Lire 500.000 a € 258,23. 

Tali modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite, a decorrere dall’1.1.2025. 

Auto concesse in benefit ai dipendenti

La legge di bilancio 2025 modifica l’art. 51 comma 4, lett. a del TUIR, disponendo che, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1.1.2025, il fringe benefit sia calcolato come segue:

  • 50% dell’importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata sulle tariffe ACI;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

La nuova modalità si applica a:

  • Contratti stipulati a partire dal 1.1.2025 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti per veicoli di nuova immatricolazione:

Tipologia trazione del veicolo

                        % applicabile

A batteria a trazione esclusivamente elettrica

                                 10%

Veicoli elettrici ibridi plug-in

                                 20%

Diversa dai precedenti

                                 50%

  • Contratti stipulati sino al 30.5.2025 con percentuale del 30% dell’importo convenzionale di 15.000 km, calcolato sulle tabelle ACI al netto di eventuali trattenute al dipendente;
  • Contratti stipulati dal 7.2020 al 31.12.2024 con le seguenti percentuali, in base alle emissioni di CO2:

Emissione di CO2 del veicolo

       % applicabile

Fino a 60 g/Km

              25%

Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km

              30%

Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km

    50% (40% nel 2020)

Superiore a 190 g/Km

    60% (50% nel 2020)

 

Spese di trasferta

La legge di bilancio modifica l’art.51 comma 5 e prevede che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis­sioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per:

  • vitto;
  • alloggio;
  • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Le modalità di pagamento con mezzi tracciati sono: assegni bancari o postali, carte di credito, prepagate ecc.

Se pagati con mezzi tracciabili, tutte le spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, è prevista la deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP.

Decorrenza: dal 31.12.2024.

Anche per i redditi da lavoro autonomo e/o di impresa viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quel­le di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen­te, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Le modalità di pagamento con mezzi tracciati: assegni bancari o postali, carte di credito, prepagate ecc.

Decorrenza: dal 31.12.2024.

 

Omaggi vs spese di rappresentanza

La normativa riguardante le imposte sui redditi non prevede una definizione espressa di omaggio. In linea generale, la dottrina prevalente identifica come “omaggi” quei beni ceduti da un soggetto senza la richiesta del relativo prezzo o di alcuna contropartita.

Dal punto di vista fiscale, i premi e gli sconti non sono assimilabili agli omaggi.

L’onere sostenuto per un omaggio può assumere per l’impresa diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati.

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.

Ai sensi dell’art. 108 co. 2 del TUIR, gli omaggi sono deducibili:

  • interamente, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei requisiti di congruità e inerenza, se il valore unitario supera 50,00 euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono.
  • al valore normale del bene.

Ove l’omaggio abbia valore unitario superiore a 50,00 euro, le spese “inerenti” sostenute per il suo acquisto possono essere dedotte interamente nell’esercizio di competenza nel rispetto dei seguenti limiti di congruità (cd. Spese di rappresentanza):

  • all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.

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