Bilancio d'esercizio: novità civilistiche e fiscali 2024

Quest'anno 2024 la stagione dei Bilanci è bisestile, per cui il 29 aprile 2024 sarà il termine ultimo di approvazione del bilancio. Se fatto nei 30 giorni successivi, il bilancio tardivo comporterà una sanzione ridotta. Per un ritardo maggiore ai 30 giorni invece la sanzione sarà intera.

Le novità civilistiche 2024

La Legge di Bilancio 2024 introduce importanti novità che sono in vigore dal 1° gennaio 2024.

La Manovra, da circa 28 miliardi di euro, punta soprattutto alla detassazione del lavoro, nonché all’introduzione di nuovi bonus e aiuti per famiglie, giovani, imprese e donne.

Le più importanti tra le novità sono legate in particolare al nuovo principio OIC34 (quello che l’Organismo italiano di contabilità dedicato ai ricavi), nonché alle transazioni che comportano l’iscrizione di componenti positivi nella voce di bilancio A1, “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico, ai sensi dell’articolo 2425 del Codice civile, e alla sempre maggiore importanza che le tematiche legate a sostenibilità e danni da cambiamenti climatici hanno ormai anche sui criteri di redazione dei bilanci.

Le novità fiscali 2024

La Legge di Bilancio 2024 introduce importanti novità fiscali.

Tra le principali, si segnalano:

  • il taglio del cuneo fiscale
  • la riforma e aumenti pensioni 2024
  • nuove assunzioni nelle PA
  • proroga bonus edilizi e novità superbonus
  • proroga ATA “Agenda Sud” e novità scuola
  • bonus più assumi meno paghi
  • riforma fiscale 2024.

Inoltre, è stata pubblicata la Legge di conversione del DL n 145/2023.

Per il bilancio dell’esercizio 2023, si conferma l’applicazione della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, c. 7-bis e ss. D.L. 104/20202. In particolare, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (e, quindi, gli OIC adopter), anche per l’esercizio 2023 (per effetto delle disposizioni di cui all’art. 3 D.L. 198/2022 convertito), resta in piedi la facoltà, in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2) c.c., di ridurre o azzerare (ovvero non effettuare fino al 100%) l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.


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